Un’impresa o professionista che si trovi ad avere scambi di servizi con operatori non italiani ha obblighi diversi in materia IVA a seconda che l’azienda straniera sia europea o extra-europea e che sia cliente o fornitore.

E’ fondamentale, inoltre, stabilire il momento esatto dell’effettuazione dell’operazione, utilizzando criteri e regole conformi alla vigente legislazione è stata interpretata dall’Agenzia delle Entrate.

Il momento in cui l’operazione si considera effettuata è rilevante per adempiere correttamente ai vari obblighi di legge: integrazione e registrazione della fattura o emissione e registrazione dell’autofattura.

La fatturazione nelle operazioni extra-Ue, segue diverse modalità a seconda che si tratti di:

a) Cessione o acquisto di beni mobili verso soggetti privati od operatori economici.

In tale ipotesi l’operazione assume rilevanza fiscale quando si riceve la dichiarazione doganale, indipendentemente dalla data di spedizione della merce (o di ricevimento della fattura da parte del fornitore per gli acquisti). La fatturazione dell’operazione segue modalità differenti per:

  • Le esportazioni dirette, dove il trasporto dei beni ceduti ad un soggetto extra-UE, viene effettuato direttamente dal cedente. La cessione non è imponibile Iva.
  • Esportazione indiretta, dove il trasporto o la spedizione è effettuata a cura del cessionario non residente o per suo conto. In questo caso l’uscita dal territorio UE deve avvenire entro 90 giorni, e la cessione non è imponibile Iva.

Se il bene non viene esportato entro 90 giorni il cedente sarà chiamato a procedere alla regolarizzazione dell’operazione con applicazione dell’imposta e conseguente versamento dell’Iva dovuta.

Non è possibile applicare la non imponibilità dell’IVA nel caso in cui i beni vengano venduti a privati e trasportati fuori dal territorio della Comunità Europea mediante bagagli personali.

In questi casi, comunque, si può emettere la fattura non imponibile, a condizione che i beni siano per uso personale, di importo complessivo (comprensivo di Iva), superiore a €. 154,94 e siano trasportati nei bagagli personali fuori dalla UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In alternativa, la fattura può essere emessa con l’Iva, ed se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’Iva e registrerà questa Iva a credito nel registro Iva acquisti.

Il rimborso IVA al privato extra-UE può essere effettuato anche da apposite società di intermediazione Tax-free o Tax refund.

 

Per le cessioni relative a beni in transito doganale, va riportata, al momento della fatturazione l’annotazione “operazione non soggetta. Se l’operazione viene effettuata fuori dalla UE, va indicato, al momento della fatturazione, l’annotazione “operazione non soggetta.

  • E-commerce indiretto per le cessioni extra-UE, indifferentemente se operatore economico o consumatore finale privato, non vi è alcuna differenza con il commercio normale, quindi, valgono le regole che abbiamo appena visto.

b) Prestazione di servizi generici, sia verso che da parte di un operatore estero, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se viene effettuato un pagamento prima dell’ultimazione dell’operazione, la prestazione si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Infine, se le prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.

Le modalità di fatturazione relative al cliente privato extra-UE, variano a seconda che si tratti:

 

  • Prestazione di servizi generici, la regola generale è quella della tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore, quindi, si applica l’Iva per i servizi generici effettuati a privati extra-UE.
  • E-commerce diretto, in questo caso prevale il luogo di stabilimento del committente privato, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo. Quindi, non sono rilevanti ai fini Iva in Italia i servizi internet resi a privati extra-UE e la fattura va emessa senza Iva.

 

Le modalità di fatturazione verso clienti, operatori economici, extra-UE variano a seconda che si tratti di:

 

  • Prestazione di servizi generici, la regola generale è quella della tassazione Iva nello Stato di stabilimento del committente (cliente), quindi, il soggetto italiano emette una fattura senza Iva, indicando “operazione non soggetta “, in quanto operazione effettuata al di fuori della UE. Se l’operazione è effettuata in Italia a un soggetto economico extra-UE, stabilito in Italia (ad esempio con stabile organizzazione), il soggetto Iva residente emette la fattura con Iva.
  • E-commerce diretto, sono considerati servizi generici, quindi valgono le regole suddette. Pertanto, il soggetto Iva residente non applica l’Iva verso il soggetto economico extra-UE.

 

La disciplina appena affrontata è tuttavia estremamente complessa e difficilmente sintetizzabile in poche righe, sarà necessaria, quindi, una valutazione caso per caso.


Marina d’Angerio

Dottore Commercialista

ICAEW Chartered Accountant

www.ascheri.co.uk

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