Per l’esecuzione del contratto l’agente può avvalersi di ausiliari. Una figura ampiamente diffusa in ausiliare è il subagente (agente dell’agente), figura contrattuale che ha gli stessi obblighi contrattuali, fiscali e previdenziali dell’Agente.

Dal punto di vista giuridico il rapporto di subagenzia si configura come subcontratto dove il preponente è un altro Agente; l’incarico di subagenzia deve essere conferito tramite una lettera di nomina contenente tutte le condizioni operative. Le parti possono liberamente pattuire vari aspetti del rapporto, tra i quali la possibilità, da parte del subagente, di ritagliare la propria zona di azione all’interno di quella dell’Agente. Si tratta di un subcontratto. Il Subagente è un agente ove il preponente è un altro agente. La stipulazione del contratto da parte dell’ Agente con il subagente non richiede l’ autorizzazione del preponente, con il quale il subagente non ha alcun rapporto contrattuale diretto. Nei contratti di Agenzia possono essere previste clausole che pongono il divieto alla nomina di subagenti o che subordinano tale nomina al consenso o al gradimento del preponente.

Nella sostanza il subagente è l’agente che esercita un’impresa autonoma, a proprio rischio, pur rispondendo del proprio operato all’Agente principale.

La figura del subagente o rappresentante sorge quando la casa mandante preferisce trattare con pochi soggetti (agenti) e attribuire a questi le incombenze per la formazione, la gestione, il controllo dei subagenti, connesse al funzionamento di una più capillare penetrazione commerciale.

L’agente in cambio delle prestazioni ricevute dal subagente, riconosce a quest’ultimo una provvigione.

Al contratto di subagenzia trovano applicazione sia le norme del C.C. (pur essendo il subagente una figura atipica non esplicitamente prevista dalle disposizioni codicistiche), sia le norme degli accordi economici collettivi del settore commerciale. 

L’agente conferisce l’incarico al subagente con una lettera di nomina nella quale devono essere fissate le condizioni operative.

Elementi minimi della lettera di nomina sono: zona territoriale ove il subagente potrà operare; modalità di acquisizione del contratto; provvigioni che vengono riconosciute;normativa per gli adempimenti contabili; scarico delle responsabilità per l’operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché per eventuali inadempienze fiscali, previdenziali e assicurative; scioglimento del rapporto; indennizzo di fine rapporto; riconsegna del mandato.


Dott.ssa Cristina Rigato

Dottore Commercialista e Revisore Contabile


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