Con la Risoluzione 4/E del 17.01.2017, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa sulla possibile configurazione di una stabile organizzazione, da parte di una società estera, in caso di un centro di immagazzinamento e distribuzione (hub logistico). Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate, viene interpellata da un grande gruppo straniero intenzionato ad effettuare nuovi investimenti, non inferiori a 30 milioni di euro. Parliamo infatti della possibilità, introdotta dalla mini riforma fiscale del 2015 per le imprese estere intenzionate ad investire in Italia, di presentare all’Agenzia delle Entrate uno specifico ruling per conoscere, in via preventiva, il trattamento fiscale a loro riservato ed annullare così il rischio di possibili contestazioni future. La definizione generale di stabile organizzazione enunciata al paragrafo 1 del Commentario dell’OCSE esclude dalla definizione generale di stabile organizzazione le seguenti ipotesi:

  1. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

L’agenzia delle entrate, nel caso in esame, si è espressa chiarendo ulteriormente tale concetto. Si tratta, in questo caso, di attività che hanno carattere esclusivamente preparatorio ed ausiliario, ovvero di attività che non costituiscono di per sé stesse una parte essenziale e significativa dell’attività dell’impresa nel suo complesso.

Il punto 25 del paragrafo 4 del Commentario OCSE, con riferimento all’ipotesi negativa di stabile organizzazione di cui alla lett. a), esclude le attività post-vendita che vanno al di là della mera “consegna” dei beni. I punti 28 e 30 evidenziano, inoltre, che le attività elencate tra le ipotesi negative di stabile organizzazione siano svolte per conto dell’impresa alla quale appartiene la sede fissa di affari e non anche per conto di altre imprese, e che, ancora, non siano svolte attività diverse da quelle specificamente elencate.

Le attività considerate come eccezioni alla definizione generale di stabile organizzazione devono avere carattere di operazioni preparatorie o ausiliarie per conto della casa madre. Ne consegue quindi che, qualora tale condizione di esclusività non sia presente, la sede fissa perde la sua caratteristica di ausiliaria assumendo, invece, la qualifica di stabile organizzazione e quindi di soggetto produttore di reddito. Se, per esempio, in un centro di immagazzinamento/deposito italiano, la società estera BETA, depositasse, esponesse o consegnasse solo prodotti di proprietà della stessa non si configurerebbe la stabile organizzazione, ma se BETA, al contrario, svolgesse anche attività di “deposito, esposizione o di consegna di merci” di proprietà di altre imprese (anche se facenti parte dello stesso gruppo), si configurerebbe la fattispecie della stabile organizzazione. Al fine di escludere la configurabilità del centro logistico o deposito quale stabile organizzazione è, inoltre, necessario che, in tale sede fissa, non venga svolta nessuna altra attività diversa da quella di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”, quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché di vendita dei prodotti di BETA.

Marina d’Angerio

Dottore Commercialista

ICAEW Chartered Accountant

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