Con la recente Legge n. 24 dell’08/03/2017, il legislatore ha introdotto nuovi principi e nuove procedure in materia di risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria.

L’intento del legislatore è stato quello di far maggiore chiarezza in un ambito estremamente delicato per l’importanza degli interessi coinvolti e le ripercussioni economiche e sociali del contenzioso sanitario, da tempo in costante crescita, contemperando il diritto al risarcimento del paziente leso nel fondamentale diritto alla salute con la tutela dell’operatore sanitario.

Esaminiamo quindi le principali novità introdotte dalla legge sulla responsabilità dell’operatore sanitario.

Innanzitutto, nella giusta ottica di prevenzione del danno, la normativa impone alle strutture sanitarie, pubbliche e private, e a tutti gli operatori sanitari, l’obbligo di contribuire ad assicurare, adottando opportuni modelli organizzativi, la prevenzione e la gestione del rischio sanitario.

Tale attività di gestione e prevenzione del rischio è, secondo il legislatore, un modo per assicurare il fondamentale diritto alla sicurezza delle cure, sancito dall’articolo 1 della Legge 24/2017 e inteso quale naturale corollario del diritto alla salute affermato dall’art 32 della Costituzione.

Quindi la prevenzione del rischio sanitario è concepita, non solo una necessaria misura deflattiva del danno e del conseguente obbligo risarcitorio, con tutti i drammatici risvolti anche sul piano della finanza pubblica, ma anche uno strumento per tutelare maggiormente la salute del paziente.

In secondo luogo il legislatore ha inteso alleggerire la responsabilità personale del singolo operatore sanitario, cogliendo un’istanza da tempo sentita come urgente.

Sono noti gli effetti della cosiddetta “medicina difensiva”, termine con il quale si indica un approccio diagnostico e terapeutico volto, non tanto al bene del malato, quanto a garantire al medico l’esenzione da possibili responsabilità risarcitorie. Tale approccio, con il quale si è cercato sino ad ora di arginare un esponenziale aumento del contenzioso sanitario e delle moltiplicate pretese risarcitorie confronti dei sanitari, si è rivelato, non solo inutile per il malato, ma gravemente deleterio per le sempre più esangui casse statali.

La legge 24/2017 tenta di dare una svolta decisiva novellando le norme sulla responsabilità sia civile che penale in ambito medico sanitario.

Il nuovo regime di responsabilità civile dell’operatore sanitario

Dal punto di vista della responsabilità civile il legislatore ha inteso garantire, da un lato, il diritto al risarcimento del danno derivante da prestazione sanitaria e, dall’altro, un’adeguata tutela dell’operatore sanitario, sancendo la primaria responsabilità della struttura sanitaria.

L’art 7 della nuova legge, mediante la previsione di norme espressamente qualificate come imperative, prevede infatti che sia la struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale la prestazione sanitaria è erogata, a dover rispondere a titolo di responsabilità contrattuale delle condotte colpose e dolose dell’operatore sanitario, anche qualora quest’ultimo operi in regime di libera professione e sia stato scelto dal paziente.

Tale regime di responsabilità si applica anche ai sanitari che operano in convenzione con Servizio Sanitario Nazionale e nell’ambito della sperimentazione o ricerca clinica e della telemedicina.

Parallelamente, la normativa ha previsto per il singolo operatore sanitario una generale responsabilità ai sensi dell’art 2043 del codice civile, cioè di tipo extracontrattuale, nei confronti del paziente, a meno che egli abbia stipulato con il paziente stesso uno specifico contratto per la sua prestazione sanitaria, nel qual caso risponderà a titolo di responsabilità contrattuale.

La differenza tra responsabilità contrattuale ed aquiliana comporta un diverso regime dell’onere della prova per il paziente danneggiato ed un diverso regime di prescrizione.

Per la valutazione del danno da prestazione sanitaria, l’art 7 impone al giudice di verificare se l’operatore si sia o meno attenuto alle buone pratiche clinico-assistenziali ed alle raccomandazioni previste dalle linee guida, essendo queste ultime assunte ex lege a parametro di correttezza della condotta tenuta dal sanitario.

Inoltre, il giudice dovrà quantificare il danno secondo i criteri dalle tabelle del codice delle assicurazioni private.

La nuova responsabilità penale dell’operatore sanitario

Importanti novità sono state previste anche sotto il profilo della responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, conformemente alla nuova impostazione seguita dal legislatore.

L’art 6 della legge 24/2017 introduce il nuovo art 590 sexies del codice penale prevedente la nuova fattispecie della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

La nuova norma prevede l’applicazione delle pene previste dal vigente codice penale nel caso in cui l’operatore sanitario provochi la morte o lesioni colpose al paziente; tuttavia, se il fatto è dovuto a imperizia, il sanitario non è punibile se ha agito seguendo i criteri e le raccomandazioni previsti dalle buone pratiche clinico-assistenziali e dalle linee guida previste dalla legge, sempreché essi risultino adeguati al caso concreto.

Quindi il legislatore ha previsto una nuova causa di non punibilità per il sanitario che abbia provocato colposamente l’evento lesivo o mortale seguendo la buona prassi e le linee guida adeguate al caso concreto.


Lara Garlassi

Avvocato in Reggio Emilia

lgarlassi@sabrinamalaguti.com

.