Prima di passare all’esame analitico della normativa vigente è opportuno precisare che le violazioni connesse all’obbligo della predisposizione degli elenchi Intrastat sono tutte di natura “formale” (e infatti le pene sono tutte stabilite in misura fissa)

L’omessa o la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite, ai sensi dell’art.11, co.4, del D.lgs n. 471/97, con la sanzione da euro 516 a euro 1.032 per ciascun elenco, ridotte alla metà nel caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o incaricati dal loro controllo.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta, giusta previsione portata dall’art. 34, co.1, del DL n.41/95, secondo la quale gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi e quelli incaricati dal controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all’integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi, ovvero non hanno disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all’ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate.

E’ ammesso avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, co.1, lett. b), del D.lgs n. 472/97; ciò a condizione che, decorsi gli ordinari termini previsti dalla legge per la presentazione del modello, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative (es. inviti a presentare l’elenco) delle quali gli interessi abbiano avuto formale conoscenza.

Allo scopo occorre, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, provvedere alla singola presentazione dei modelli omessi e al versamento della relativa sanzione ridotta, pari a 1/8 della sanzione minima edittale. 

La sanzione deve essere pagata prima della presentazione, con modello F24 e codice 8911 

Alla luce di quanto sopra in caso di Omessa o tardiva presentazione del modello si possono avere le seguenti situazioni:

  • il contribuente presenta spontaneamente l’elenco entro 3 mesi dalla scadenza dei termini previsti: la violazione si intenderà regolarizzata e sarà esclusa l’applicazione di sanzioni
  • La presentazione spontanea dell’elenco avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la regolarizzazione comporterà, entro lo stesso termine, il pagamento della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 13, co. 1, lettera b)

Scaduti detti termini, gli uffici possono, comunque, provvedere immediatamente ad inviare formale richiesta di presentazione del modello, con l’avvertimento che, ottemperandosi all’invio entro trenta giorni, si beneficerà della riduzione a metà della sanzione.

Qualora si fossero commesse più violazioni si renderà applicabile l’istituto del concorso, di cui all’art. 12, co. 1, del D.LGS n. 472/97, che prevede un’unica sanzione aumentata da un quarto al doppio. 

Nel caso di presentazione di elenchi con dati mancanti o inesatti, gli uffici abilitati a riceverli, o incaricati dal loro controllo, possono immediatamente inviare agli interessati formale invio alla regolarizzazione, fissando un termine per l’adempimento di almeno trenta giorni. In tal caso:

  • Se l’interessato aderisce all’invio, provvedendo nel termine fissato ad integrare i dati mancanti e a correggere quelli inesatti: non si renderà dovuta alcuna sanzione; ciò indipendentemente dalla circostanza che tali dati siano di secondaria importanza o non imputabili al contribuente
  • Se invece non vi ottempera o vi ottempera oltre i termini: Si renderà irrogabile la sanzione da 516 a 1.032 euro per ogni elenco non regolarizzato.

 

 

Dott.ssa Cristiana Rigato

Dottore commercialista e revisore contabile


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