Il caso riguarda il ricorso per Cassazione di un contribuente contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia che aveva rigettato la richiesta di annullamento del sequestro preventivo (di importo pari ad € 144.568,00) di somme ritenute profitto illecito conseguito dall’indagato per omesso versamento di ritenute dovute (art. 10-bis D. Lgs. n. 74/2000).

Avverso l’ordinanza l’indagato, per mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento. La difesa dava atto che il superamento della soglia di punibilità, indicata dalla norma in € 150.000,00, doveva considerarsi minimo alla luce dell’effettivo superamento di soli € 369,00.

 La decisione della Suprema Corte (Cass. Pen., III sez., n. 51597/2017 del 13.11.2017) prende in considerazione l’applicazione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c. p.) con riferimento ai reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un valore.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, cita un precedente ove aveva già affermato in materia di omesso versamento IVA l’astratta applicablità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c. p. nel caso di sforamento minimo della soglia (Cass. Pen., III sez., n. 13218/2016). Tuttavia, in quel caso, l’131 bis c. p. era stato negato tenuto conto della rilevanza del superamento della soglia fissata dal legislatore.

Più in generale, sul punto sono intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 13681/2016, hanno affermato la possibilità di applicare l’art. 131 bis c. p. alle fattispecie penali che prevedono soglie di punibilità.

 La Suprema Corte, nella sentenza depositata il 13.11.2017, rileva che il Tribunale della libertà ha erroneamente negato l’applicazione dell’invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis c. p. considerato che i giudici non avevano svolto alcun esame sulla concreta lesione posta in essere con il reato e senza aver tenuto conto che la soglia prevista dall’art. 10 bis D. Lgs. 74/2000 costituisce il confine dell’insussistenza, ovvero irrilevanza a fini penali, del danno provocato all’erario con il mancato versamento di quanto dovuto.

Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dal difensore, con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio al Tribunale di Perugia affinché il Collegio della cautela reale effettui una nuova valutazione sulla invocata tenuità del fatto.

Il Tribunale del Riesame dovrà, questa volta, svolgere “una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, c. p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (vedi S. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590)”.


Paolo Ghiselli

Avvocato in Rimini

pghiselli@libero.it

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