Come noto, la violazione dell’obbligo di trasmissione della dichiarazione modulo RW all’Agenzia delle Entrate delle attività detenute in Paesi NON black list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Se detenuti in Paesi black list la violazione è, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati e i termini concessi all’Ufficio per contestare la violazione dell’obbligo di compilare il modulo RW sono raddoppiati a partire dal 2010.

Le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9 del 2002, hanno natura tributaria e dunque, con riferimento alle stesse, possono essere applicate le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Ma, nel caso di dichiarazione tardiva (cioè presentata entro 90 giorni dal termine) per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico, con l’entrata in vigore della Legge Europea, si applica la sanzione di 258,00 euro, riducibile ad 1/8 con ravvedimento operoso.

Quindi se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d’imposta, sussiste solo la violazione di irregolare compilazione della dichiarazione.

In definitiva, entro il 30.09.2014, è stato possibile beneficiare delle (ridotte) sanzioni in caso di utilizzo del ravvedimento operoso lungo per correggere errori commessi in sede di compilazione del quadro RW del mod. Unico 2014, da effettuarsi con i nuovi importi delle sanzioni e unicamente per la Sezione II. Il termine ultimo per sanare Unico 2014 è quindi il 29.12.2014 e si dovrà entro tale data, quindi, scegliere se, per le irregolarità commesse in Unico 2014 si vorrà accedere al ravvdimento operoso o alla Voluntary Disclosure, tenendo preente, pur se da un punto di vista economico è certamente più conveniente il ravvedimento operoso, solo la disclosure mette al riparo dalle sanzioni per riciclaggio, autoriciclagio ed evasione tributaria. È poi sempre possibile, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/2010, ricorrere al ravvedimento operoso entro il 30 settembre 2015 per regolarizzare gli illeciti riguardanti il quadro RW, purché la violazione non sia stata già contestata dai verificatori e applicando le sanzioni secondo le regole ordinarie.


Paolo Battaglia

Dottore Commercialista in Ragusa

studiobattaglia@crescitapmi.it


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