Sulla competenza del giudice in caso di trasferimento della sede all’estero la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata in favore della giurisdizione dei giudici italiani. La vicenda processuale trae origine dall’istanza di fallimento presentata da alcuni creditori nei confronti di una società con sede in Italia. Pochi giorni prima della presentazione dell’istanza di fallimento, la società debitrice si era iscritta nel Registro delle società della Bulgaria. Vediamo i motivi della decisione:

  • Primo motivo: il trasferimento della sede della società all’estero aveva preceduto di meno di un anno la prima istanza di fallimento.
  • Secondo motivo: il conferimento alla compagna dell’amministratore della società fallita, da parte dell’amministratore della società estera, di una procura generale ad agire sia in Italia sia all’estero in nome e per conto di tale società estera;
  • Terzo motivo: l’assenza di concreta ed effettiva operatività all’estero.

In base a questi tre motivi, la Suprema Corte ha ritenuto fittizio il trasferimento della sede all’estero da parte della societa’ fallenda, poiche’ il centro degli interessi di tale società continuava a trovarsi in Italia. La questione è stata successivmente sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha confermato, seppur su diverse basi, la decisione della Corte Suprema di Cassazione. Il trasferimento della sede in un altro Stato membro, con la permanenza in Italia del centro degli interessi principali dell’attività, non blocca la procedura di fallimento e la competenza dei giudici italiani.

L’articolo 3 del Regolamento 1346/200 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza fissa le regole per la determinazione del giudice competente. La norma è la seguente:

Art. 3 . 1 Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

Art. 3 . 2 Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

I giudici europei hanno confermato la competenza dei giudici italiani in caso di fallimento, in base alla determinazione del luogo in cui si realizzano degli interessi principali.

Il centro degli interessi principali coincide sostanzialmente con il luogo di amministrazione della società. Ciò sulla base di elementi oggettivi riconoscibili da terzi.

In buona sostanza occorre prendere in conto i luoghi in cui la società debitrice esercita l’attività economica, i luoghi in cui detiene i beni, l’esistenza di contratti di gestione finanziaria gestiti in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria. Dalla valutazione globale degli elementi rilevanti sopra descritti, e’ possibile determinare la competenza dei giudici dello stato di origine, superando pertanto la presunzione di competenza dei giudici dello stato membro ove è stata fissata la sede statutaria.


Sabrina Malaguti

Avvocato in Reggio Emilia e Londra

www.sabrinamalaguti.com

.