Con la legge Cirinnà anche in Italia è stata introdotta la disciplina relativa alle Unioni Civili e alle Convivenze di fatto.

Da tempo, l’Europa chiedeva all’Italia di introdurre una normativa che regolasse i rapporti tra coppie conviventi sia eterosessuali che dello stesso sesso.

Negli anni, varie proposte di legge si sono susseguite sino ad arrivare alla contestata e dibattuta Legge 76/2016 (c.d. Cirinnà), con la quale, trovano una specifica regolamentazione quei rapporti di coppia che non rientrano nella famiglia tradizionale basata sul “matrimonio”.

La legge disciplina diversamente la Convivenza di fatto dall’Unione Civile.

La Convivenza di fatto, tra persone dello stesso sesso o eterosessuali, puo’ essere attestata da una autocertificazione, redatta in carta libera e presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo anagrafico. Il comune, fatti gli opportuni accertamenti, rilasciera’ il certificato di residenza e stato di famiglia.

Va pecisato che non vi e’ alcun obbligo per i conviventi di presentare la predetta autocertificazione, in quanto la convivenza puo’ essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali.

Lo “status” di convivente di fatto comporta il riconoscimento di specifici doveri e diritti.

Tra i più significativi ricordiamo:

  • stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1)
  • in caso di malattia grave tale da comportare un deficit della capacità di intendere e volere, il convivente può delegare l’altro a rappresentarlo in tutte le decisioni che lo riguardano in ambito di salute; al convivente è riconosciuto altresì il diritto di visita e di assistenza nelle strutture ospedaliere;
  • il convivente superstite succede nel contratto di locazione al convivente defunto, e può anche essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari;

Diversamente disciplinata è invece l’Unione Civile, prevista per le coppie omosessuali, dalla quale discendono specifici diritti e doveri, assimilabili, seppur in parte, a quelli che nascono dal matrimonio.

In particolare, in ambito di diritto successorio, con l’Unione Civile viene riconosciuto al convivente superstite il diritto a ricevere la “legittima”, cioè una quota di patrimonio di appartenenza al de cuius.

Senza alcuna formalità, pertanto, le coppie unite attraverso l’Unione Civile, ereditano di diritto la quota di legittima riservata, un tempo, solo ai parenti più stretti.

E da qui nasce una evidente disparità di trattamento: il diritto ad ereditare viene riconosciuto nelle Unioni Civili, ma non nelle Convivenze di fatto ed a nulla può servire la stipula di un contratto di convivenza in quanto, per il nostro sistema di diritto successorio, sono nulli i “patti successori” (convenzioni, bilaterali o unilaterali, che hanno per oggetto una futura successione).

Come possono, quindi, i conviventi di fatto, regolare la loro reciproca successione?

Per colmare il vuoto legislativo, sì potrebbe rivolgere lo sguardo alla normativa estera, in particolare alle cosi dette azioni congiunte o Joint Shareholder, azioni tipiche delle Limited, società di diritto inglese.

Nella società inglese Limited by Share è possibile avere più titolari relativamente ad una medesima azione, si parla di “azionisti congiunti”.

Le azioni della società Limited, nella quale verranno conferiti tutti i beni mobili o immobili che si desidera ricadano in eredità al convivente superstite, nel caso di specie, saranno congiunte, intestate ad entrambi i conviventi di fatto, e’ possibile intestare le azioni a cioè a più soggetti.

Solo al primo nominativo indicato sul certificato azionario, detto azionista senior, competerà la gestione ed amministrazione della società (e conseguentemente l’amministrazione e il godimento di tutti i beni conferiti nella società), mentre agli altri azionisti indicati sul certificato (detti azionisti congiunti) saranno riconosciuti diritti residuali e limitati.

Alla morte dell’azionista senior, la gestione ed amministrazione della società nonchè di tutti i suoi asset, passerà all’azionista congiunto indicato per secondo sul certificato azionario con la conseguenza che il convivente superstite potrà godere della gestione ed amministrazione di tutti i beni precedentemente conferiti nella società.

L’utilizzo delle Joint Shareholder potrebbe risolvere i problemi di successione tra conviventi ed il passaggio generazionale se vi sono altri soggetti congiunti.

Bisogna precisare che gli azionisti non sono comproprietari delle azioni, ma ognuno di loro e’ titolare di un diritto, sospeso nel tempo, che produrra’ l’effetto della proprieta’ piena solo in capo all’ultimo sopravvivente degli azionisti congiunti.

 

Nel diritto francese troviamo la clausola della tontine, dal nome del suo inventore, il banchiere italiano Lorenzo Tonti.

La tontine, o clausola di accrescimento, e’ un contratto concluso tra piu’ persone che acquistano in comune un determinato bene, mobile o immobile.

Nel contratto e’ previsto che tale bene diverra’ di piena proprieta’ dell’ultimo sopravvivente, dopo la morte di tutti gli altri contraenti.

Abbastanza simile al sistema delle azioni congiunte di diritto inglese ma con una procedura molto più complessa anche in ordine alle caratteristiche dei soggetti che possono partecipare ad un contratto con la clausola della tontine: non eccessiva differenza di età, stato di salute similare e via di seguito.

Questa costruzione giuridica ha delle conseguenze importanti: il bene non ha mai fatto parte del patrimonio di contraenti defunti ed il sopravvivente non dovrà pagare imposta di successione o temere azioni di rivendica per quote di legittima.

Altro strumento giuridico e’ rappresentato dall’usufrutto incrociato.

Limitiamo l’esempio al caso di due soli contraenti.

Due soggetti acquistano un bene o costituiscono una societa’, alla quale verranno conferiti beni, stabilendo che essi sono proprietari in parti uguali.

Ogn’uno dei contraenti concede all’altro il diritto di usufrutto sulla propria quota. Con la morte di un contraente il superstite si troverà proprietario pieno della sua quota, riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà, e titolare del diritto di usufrutto sulla quota del defunto.

Il contraente superstite puo’ godere pienamente dei beni e dei loro frutti lungo tutto l’arco della sua vita senza timore di azioni da parte di eventuali eredi del contraente deceduto.

Queste soluzioni, come per tutti gli strumenti giuridici, devono essere valutate caso per caso ed adeguate ad una effettiva situazione di fatto.


Guido Ascheri

Ragioniere commercialista

ACA Certified Accountant ICAEW

Affiliate Chartered Institute of Legal Executives

 

Sabrina Malaguti                                                                               

Avvocato in Reggio Emilia

Registered European Lawyer in Londra

 

L’articolo e’ stato pubblicato anche sul portale laleggepertutti

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