Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2014) (omissis)


Art. 1

Misure urgenti per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l’articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli:

«5-quater. (Collaborazione volontaria)1. L’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 puo’ avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l’emersione delle attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all’amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita’ di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1;

b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La pag. 2 preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l’Agenzia delle entrate comunica all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5-quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria).

1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attivita’ costituite o detenute all’estero.

3. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla meta’ del minimo edittale se: a) le attivita’ vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attivita’ trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l’autore delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attivita’ sono detenute un’autorizzazione a trasmettere alle autorita’ finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita’ oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione e’ determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora

l’autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita’ oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l’autore della violazione e’ obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attivita’, a rilasciare l’autorizzazione di cui alla lettera c) all’intermediario presso cui le attivita’ sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attivita’, tale autorizzazione alle autorita’ finanziarie italiane, pena l’applicazione di una sanzione pari alla meta’ della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

pag. 3

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, e’ definito ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e’ operato tra il terzo della sanzione indicata nell’atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi o, se piu’ favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu’ gravi determinate ai sensi del comma 3.

6. Se il contribuente destinatario dell’atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall’articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L’Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notifica dell’avviso di accertamento o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notifica dell’atto di contestazione.

5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria).

1. Le modalita’ di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche’ ogni altra modalita’ applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita’ per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero).

1. Chiunque, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”.

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di stabilita’ interno, all’esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalita’ di ripartizione tra le finalita’ indicate al periodo precedente, nonche’ di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.

3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attivita’ necessarie all’applicazione della disciplina sull’emersione e il rientro dei capitali detenuti all’estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, assicurando l’incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualita’ dei servizi:

a) l’Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia’ autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo’ procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad pag. 4 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 24 milioni di euro per l’anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

b) la disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e puo’ essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all’altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all’incorporazione di cui all’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione “dogane” si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale gia’ appartenente all’Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione “ASSI” alla sezione “monopoli” si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale gia’ appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


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