L’imprenditore o il professionista possono costituire un fondo patrimoniale (ai sensi degli artt. 167-171 del c.c.) al fine di preservare i beni familiari da azioni di forza da parte dei creditori.

Il fondo patrimoniale è un istituto del diritto familiare disciplinato dal codice civile attraverso il quale i coniugi o un terzo possono destinare determinati beni:

  • immobili
  • mobili registrati (auto, barche…)
  • titoli di credito a fronte dei bisogni della famiglia.

In questo modo i beni inclusi nel fondo hanno la funzione di assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze del nucleo familiare in quanto il fondo risponde solo alle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.

Per questo aspetto il fondo patrimoniale può essere molto interessante e vantaggioso per i coniugi ove uno o tutti e due svolgano attività imprenditoriali e professionali, assicurando il soddisfacimento dei bisogni familiari anche nel caso in cui vi sia dissesto economico o fallimento delle attività dei suoi componenti, ponendo al sicuro una parte del patrimonio. In tal modo alcuni beni e soprattutto il reddito da essi prodotto sono vincolati a provvedere ai bisogni della famiglia, mentre per il rimanente i coniugi possono essere in regime di separazione dei beni.

E’ evidente l’importante vantaggio sia economico che in termini di serenità familiare.

Prima di decidere se costituire o meno il fondo patrimoniale dovete verificare presso la banca, nel caso vi siano iscritte ipoteche sul/i bene/i che volete includere nel fondo patrimoniale, la fattibilità dell’operazione, cioè se l’istituto di credito Vi accorda il benestare all’operazione.

Vediamo ora come si costituisce, amministra e si scioglie il fondo patrimoniale.

L’atto costitutivo deve essere realizzato mediante atto pubblico per essere opponibile ai terzi e trascritto nei pubblici registri con annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

L’amministrazione del fondo patrimoniale spetta per l’ordinaria amministrazione disgiuntamente ad ognuno dei due, mentre per la straordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi.

Per quanto riguarda l’alienazione o comunque atti di disposizione sui beni del fondo che normalmente sono vietati, non è comunque sufficiente il consenso dei coniugi, ma occorre anche l’autorizzazione del giudice nel caso vi siano figli minori e provata la necessità o utilità evidente di tali atti. Questo meccanismo di controlli si pone per la finalità dell’istituto in esame che deve garantire la vita futura in presenza di figli minori. Unica eccezione a quanto sopra esposto è il caso in cui l’alienazione dei beni del fondo sia stata prevista nell’atto: in questo caso i genitori possono disporre liberamente dei beni (purchè vi sia il consenso di entrambi i coniugi, come per tutti gli atti di straordinaria amministrazione) senza necessità di autorizzazione giudiziale.

Al momento della cessazione del fondo, che può avvenire per fine del vincolo matrimoniale a causa di divorzio o morte di uno dei coniugi o per mutamento di scelta, non è automatico che i beni tornino nelle disponibilità del terzo o del coniuge o dei coniugi proprietari, in quanto il fondo viene protratto fino a che l’ultimo dei figli non abbia raggiunto la maggiore età; in questo caso il giudice può impartire disposizioni per l’amministrazione dei beni.

Attualmente si assiste ad una proliferazione dell’istituto in oggetto in quanto i coniugi in accordo individuano alcuni beni (quali ad esempio la casa di abitazione, ma anche la seconda casa, una parte del patrimonio in titoli) e li vincolano al fondo patrimoniale, rendendoli così inattaccabili da creditori e fisco, fino almeno alla maggiore età dei figli. In questo modo possono esercitare un’attività dove sempre è presente il rischio di dissesto senza temere spiacevoli ripercussioni sulla famiglia.

Riassumendo, i beni costituenti il fondo patrimoniale sono soggetti ai seguenti limiti:

  • i frutti prodotti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia;
  • la loro amministrazione è regolata dalle norme relative alla comunione legale;
  • non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, solo con l’autorizzazione concessa dal giudice, salvo che non sia stato espressamente consentito nell’atto di costituzione;
  • il fondo e i suoi frutti non possono essere oggetto di azioni esecutive per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

 Di seguito analizzo, in particolare, i seguenti aspetti:

La proprietà dei beni del fondo

L’art.168 C.C., sancisce che “la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo”. La dottrina prevalente ritiene che colui che costituisce il fondo patrimoniale possa riservarsi parte la nuda proprietà, attribuendo al nucleo familiare il solo diritto di usufruire dei beni e gli utili. Una corrente minoritaria, ma più recente, sostiene l’inderogabilità della disposizione che prevede che i beni del fondo patrimoniale appartengano per il 50% a ciascun coniuge, in considerazione anche dell’art.171 c.c. che disciplina la cessazione del fondo, il quale richiama per la divisione dei beni le regole della comunione legale (art.194 e segg. c.c.) le quali prevedono che tutti i beni, al momento dello scioglimento della comunione, vengano divisi in parti uguali tra i coniugi.

Amministrazione dei beni del fondo patrimoniale

E’ regolata dall’art. 168 ultimo comma c.c.

  • i coniugi hanno il diritto-dovere di curare la gestione del fondo, nell’interesse della famiglia
  • gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun consorte
  • gli atti di straordinaria amministrazione devono essere stipulati congiuntamente dai coniugi.

Se uno dei due coniugi compie atti di amministrazione straordinaria senza il consenso dell’altro, trova applicazione l’art.184 c.c.; gli atti dispositivi di beni immobili o mobili registrati sono soggetti all’azione di annullamento, mentre nel caso di vendita abusiva di titoli di credito, il coniuge che ha effettuato il negozio ha l’obbligo di reintegrazione del patrimonio (il terzo acquirente di titoli di credito sui quali era annotata la costituzione del fondo, inoltre, è esposto all’azione di rivendicazione dal parte del coniuge estromesso).In caso di lontananza o altro impedimento di un consorte, l’altro può essere autorizzato dal Giudice a compiere atti di straordinaria amministrazione, senza la partecipazione dell’assente; è inoltre possibile chiedere l’esclusione dall’amministrazione del coniuge che abbia male amministrato.

Le obbligazioni ed il Fondo

I beni del fondo patrimoniale ed i relativi frutti rispondono soltanto delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia e non possono essere aggrediti da parte di quei creditori che sapevano che i debiti erano stati contratti per scopi diversi (art.170 c.c.); la norma non opera automaticamente, essendo rimesso alla volontà dei coniugi promuovere opposizione contro le eventuali azione esecutive sui beni del fondo dei loro creditori particolari, fornendo piena prova sia del fatto che le obbligazioni per le quali si procede non riguardano i bisogni della famiglia, sia della consapevolezza, da parte dei creditori, di detta estraneità, al momento della relativa stipulazione.

Il vincolo di inespropriabilità sui beni del fondo non opera nei confronti dei creditori muniti di garanzia reale (pegno o ipoteca) concessa prima della creazione del fondo o successivamente, con il consenso dei coniugi. I creditori che rimangono pregiudicati dalla istituzione del fondo patrimoniale, che diminuisce la solvibilità dei due costituenti, non potranno fare altro che esperire, qualora ne ricorrano i presupposti ed i limiti temporali, l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare, per sentir dichiarare inefficace, nei loro confronti, l’atto costitutivo del fondo. Il giudice ordinario o fallimentare, dovrà cercare di contemperare i diritti dei creditori frodati con gli interessi degli eventuali figli minorenni in carico alla famiglia.


Cristina Rigato

Dottore Commercialista e Revisore contabile


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