Recentemente, con la sentenza n.1226 del 27/06/2018, il Tribunale di Modena ha fatto applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione nel chiarire quali siano i presupposti per invocare l’applicazione dell’art.2497 cc nei rapporti tra controllante e società eterodiretta per far valere la responsabilità della controllante in ipotesi di mala gestio che comporti la lesione della redditività/del valore della quota sociale (danni ai soci della società eterodiretta) ovvero la lesione dell’integrità del patrimonio sociale (danni ai creditori della società eterodiretta).

Come noto, l’art. 2497, I comma c.c. dispone che “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”.

Il Tribunale di Modena, nel chiarire che la norma in questione non prevede una “responsabilità sussidiaria della controllante per i debiti insoddisfatti della società eterodiretta”, sottolinea come si tratti in realtà di “1) una responsabilità per danni;2) una responsabilità che può essere fatta valere tramite un’azione cd “di massa”, dal momento che, in caso di fallimento della società eterodiretta, l’azione può essere esercitata dal curatore della stessa”.

In particolare, citando direttamente quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 29139/2017, il Tribunale di Modena ribadisce che “il danno consiste nel pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale causato dalla capogruppo, perché esso sussista sarà per definizione necessario che abbiano richiesto l’adempimento ed il patrimonio della controllata si sia palesato insufficiente (cfr. art. 2394 cod. civ.): in tal senso, quest’ultima situazione è addirittura il presupposto del sorgere della responsabilità della capogruppo, non una mera condizione di procedibilità. Onde il creditore, secondo le regole generali, dovrà essere pagato dalla società sua debitrice, in mancanza potendo far valere il pregiudizio patito a causa della cattiva direzione della capogruppo contro quest’ultima”.

Facendo applicazione di tali principi, il Tribunale di Modena ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società eterodiretta nei confronti della controllante sul presupposto che quest’ultima sarebbe stata responsabile ex art.2497 c.c. con la controllata per le obbligazioni da quest’ultima assunte. Tuttavia, secondo il Tribunale, la responsabilità della controllante per le obbligazioni non adempiute dalla società eterodiretta non rientra nel concetto di responsabilità di cui all’art.2497 c.c. “e a riprova di ciò, parte opposta non ha allegato quello che la Cassazione del 2017 ha definito “il presupposto del sorgere della responsabilità della capogruppo”, cioè la richiesta di adempimento rivolta nei confronti della società eterodiretta (a maggior ragione dopo una sentenza che ne ha accertato il debito)”. Non avendo parte opposta fornito la prova dell’insufficienza del patrimonio della controllata (non potendo bastare, a tal fine, il fatto in sé che la società sia stata ammessa a concordato preventivo); né della derivazione causale di questa insufficienza da “cattiva direzione” della controllante, né di essere stata destinataria della preventiva richiesta di adempimento, la domanda azionata ex art. 2497 c.c. deve essere respinta.


Elisa di Gangi

Avvocato in Bologna

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