Premesso che la lotta al riciclaggio è sacrosanta e va combattuta con ogni mezzo e quindi le giuste rivendicazioni dei reclamanti al Tar non hanno nulla di corporativo né di osteggiante l’adempimento, rimane comunque il fatto che l’unica salvezza che ai cittadini resta è far rispettare la norma.

La lettura della ordinanza del Tar sui titolari effettivi più che chiudere o momentaneamente sospendere un problema né solleva di altri sicuramente più interessanti e più urgenti.

Il mondo dei destinatari della norma, professionisti amministratori di società, società fiduciarie, trustee di trust affidatari fiduciari si è diviso nell’adempiere alla norma equamente in due categorie ovvero

  1. Chi ha mandato tutte le comunicazioni del TE tra il 10/10/2023 e entro la sera di giovedì 7/12/2023;
  2. Chi,non avendo ancora ottenuto dai soci o dai trustee o affidatari o fiducianti o la documentazione o la autorizzazione a inviarla, non ha mandato nulla riservandosi di farlo entro il giorno 11/12/2023;
  3. sentendo nell’aria odore dell’emananda Ordinanza del TAR n°15566/2023 del 7.12.2023 ha aspettato e non ha mandato nulla.

Le due posizioni hanno comportato e comporteranno sin da subito degli effetti che non possono non essere immediatamente analizzati e neutralizzati.

Diritti di segreteria

Innanzitutto, sebbene possa sembrare una quisquilia secondo i dati Unioncamere (come riportato dal Sole 24 ore del 9.12.2023) sono state presentate oltre 1 milioni di pratiche a fronte delle quali era richiesto il pagamento di un diritto camerale di € 30,00 a pratica; facendo due semplici conti ad oggi sono in pancia alle CCCIA 30.000.000,00 di euro. A fronte del provvedimento del Tar, andrebbero immediatamente restituiti maggiorati degli interessi legali a far data dal giorno del pagamento.

Va detto che la CCIAA è sempre stata tempestiva nel riaccreditare diritti in caso di pratiche annullate per cui tecnicamente non dovrebbe essere un problema. Semmai la domanda che il cittadino si pone è se tale rimborso debba avvenire spontaneamente dalla CCIAA oppure va sollecitata con un’istanza ad hoc? Posto che al cittadino non possono esser addebitati ulteriori costi, in uno Stato degno di questo nome ci si aspetterebbe un rimborso automatico.

Accesso ai dati e utilizzo

Un dato è certo. Un milione di utenti ha già comunicato i dati previsti dalla norma. Non è indubbio chiedersi alla luce della sentenza del Tar come vanno ora gestiti (o non gestiti) tali dati.

Infatti con l’Ordinanza il Tar, non ha solamente sospeso il count down degli adempimenti, ma ha sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023, e per l’effetto oggi i dati trasmessi alla CCIAA, essendo venuto meno l’interesse giuridico alla detenzione e gestione dei dati da parte della CCIAA:

  1. non possono più comparire nelle sezioni del Registro tenuto dalla CCIAA;
  2. non possono esser più detenuti ma andrebbero immediatamente cancellati;
  3. non possono esser più trasmessi ai richiedenti;
  4. non possono esser più utilizzati dai richiedenti i quali a loro volta devono cancellarli immediatamente;
  5. non possono formare o supportare indagini di qualsiasi tipo;

Questo è il vero problema che ove non risolto immediatamente creerebbe un vulnus gravissimo e irreparabile tra gli appartenenti delle due categorie, vedendosi i primi lesi nella divulgazione di dati oggi non più obbligatori rispetto ai secondi.

Per tale motivo è interesse di ogni cittadino richiedere alla CCIAA:

  • quali siano le specifiche politiche di “Data Protection” e di Gestione dei dati.
  • (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, meglio noto come GDPR (acronimo dell’inglese “General Data Protection Regulation”), entrato in vigore il 27 aprile 2016.)
  • In relazione ai dati comunicati che uso ora ne viene fatto, e a chi e a che titolo sono stati dati
  • La cancellazione dei dati
  • di comunicare ai soggetti che abbiano avuto già accesso a tali dati di cancellarli e di non utilizzarli

E tutto ciò senza tenere in considerazione l’enorme lavoro svolto dai Professionisti nel destreggiarsi a individuare cosa andava fatto e se andava fatto, che vede vanificarsi per una mancata previsione di questi effetti all’ultimo miglio.

Un pasticcio che si poteva e doveva evitare.


Giuseppe Lepore

Ragioniere commercialista in Savona

gl@studiogiuseppelepore.it


Articolo precedentemente pubblicato su www.ascheri.co.uk

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