La CTP di Parma, corifea di sentenze sempre interessanti e innovative, non ha mancato di rimarcare quali siano i paletti che devono presidiare le notifiche a mezzo pec con la sentenza 462/07/14 del 8/5/2014 depositata il 19/8/2014.

Come era immaginabile, se già il tema delle notifiche continua da oltre qualche lustro a turbare le notti dei notificatori, uno scenario vieppiù tragico segnerà quelle dei notificatori digitali.

Il caso riguarda una società che ha impugnato 25 intimazioni di pagamento chiedendone l’annullamento sulla base del fatto che le intimazioni recavano in seno questi vizi:

  1. mancata notifica degli atti prodromici
  2. assenza di motivazione
  3. assenza di chiara individuazione degli atti prodromici negli atti impugnati.

Avverso tale difese l’Ufficio replicava che per 22 cartelle doveva rilevarsi il difetto di giurisdizione della Commissione e indicando quale Magistratura competente a decidere il Tribunale Ordinario Sezione Lavoro, essendo l’Ente Impositore l’INPS.

Per le altre tre si difendeva ribadendo al conoscibilità degli atti avendole notificate via pec.

Il Giudice parmense rilevava la propria incompetenza di giurisdizione per le 22 intimazioni mentre per le 3 non risalenti all’INPS si riteneva competente a giudicare.

In ordine alla notifica via pec, secondo la CTP, la società ricorrente, può essere incorsa nella non riconoscibilità dell’intera cartella, ovvero la notifica può non aver raggiunto lo scopo, elemento necessario e sufficiente per la validità del predetto incombente (cfr. S.C. Sez. 5° n. 654 del 15.1.2014).

Secondo la CTP al fine di avere la raggiunta certezza legale della conoscibilità degli atti in caso di notifica a mezzo PEC: la parte che ha eseguito la notifica deve produrre:

  1. la stampa dell’atto notificato con la relata;
  2. il certificato della firma digitale del notificante;
  3. il certificato di firma del gestore di PEC;
  4. le informazioni richieste dall’art. 18 D.M. 21.2.2011 n. 44 per il corpo del messaggio;
  5. le ricevute della PEC,
  6. gli ulteriori dati di certificazione (già ribadite dal TAR della Campania con sentenza 9.4.2013 n. 1756 infra).

Se questi sono gli adempimenti obbligatori che incombono in capo al soggetto che notifica, la linearità di questa sentenza non può esser compresa se non viene traguardata con la mirabile sentenza del Tar della Campania che il giudice della CTP ha evidenziato nel dispositivo.

I Giudici amministrativi campani, nell’ambito di una questione che atteneva proprio la notifica via pec, hanno effettuato una precisa disamina della normativa sulle notifiche a mezzo pec che va inquadrata come segue:

Giova richiamare preliminarmente la disposizione dell’art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.

Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certifica (P.E.C.) e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C. del Comune di Mondragone.

La Legge n. 148/2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 ha apportato significative modifiche (in vigore dal 01 gennaio 2012) alla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 avente ad oggetto le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.

Il legislatore ha inserito come strumento alternativo alla notifica a mezzo del servizio postale quello tramite posta elettronica certificata sempre a condizione che sia stata chiesta ed ottenuta l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine a norma dell’art. 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi.

Il procedimento per la notifica a mezzo P.E.C. è quello previsto dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della L. 21.01.1994 n. 53. Il citato articolo prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico (che può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer), il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell’ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all’uopo delegato, previa l’autorizzazione di cui all’articolo 7. Ogni notificazione è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

Nel caso di specie non risulta specificato nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della L. 21.01.1994 n. 53. Da qui un primo profilo di inammissibilità del ricorso per irritualità della notifica.

Inoltre, l’art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (PCT), contenute nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 consente agli avvocati, autorizzati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, di eseguire le notifiche tramite PEC.

L’art. 18 precisa che la notifica si effettua “anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”; a tal fine l’avvocato “trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale”. L’avvocato quindi appone la sua firma digitale e procede alla notifica tramite PEC, certificando nella relata di spedire una copia conforme.

La questione che si pone è cosa l’avvocato debba produrre in giudizio per dimostrare la regolarità della notifica e la conformità dell’atto allegato alla PEC a quello prodotto in giudizio.

L’art. 18 sopra citato prevede che la notifica si intende perfezionata con la c.d. ricevuta breve di avvenuta consegna. Attenendosi alla lettera di questa disposizione, sarebbe sufficiente per l’avvocato notificante produrre in giudizio la P.E.C. con tale ricevuta breve; tuttavia questo tipo di ricevuta non restituisce l’intero allegato (cioè l’intero atto con firma digitale), ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la P.E.C. all’atto notificato. Si rileva infatti che l’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all’originale informatico “in tutte le sue componenti”.

Si ritiene, pertanto, che al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della P.E.C., in modo da poter produrre tale ricevuta con l’intero atto notificato, e non soltanto un suo estratto.

E’ inoltre necessario che l’avvocato produca la stampa dell’atto notificato con la relata; il certificato di firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall’art. 18 per il corpo del messaggio[1]; le ricevute della PEC; gli ulteriori dati di certificazione.

Nel caso di specie, come si è detto, il ricorso è proposto dall’amministratore delegato della società indicata in epigrafe che non risulta iscritto all’albo degli avvocati e come tale destinatario delle norme di favore per le notificazioni sopra richiamate.



[1] Art. 18 D.M. 21.2.2011 n. 44: “. nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore puo’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’atto è stato inviato, nonchè del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatar

Art. 3 comma 2 della legge 21 gennaio 1994 n. 53 dispone che per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.


Giuseppe Lepore (giuseppelepore@tin.it)

Ragioniere Commercialista in Savona

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