A decorrere dal 18 gennaio 2017 i creditori hanno a disposizione uno strumento giuridico in più per la tutela dei propri crediti.

Con il Regolamento EU n. 655/2014 si è infatti voluto facilitare il recupero dei crediti laddove sia il creditore che il debitore siano delle imprese ubicate sul territorio europeo.

Il predetto regolamento ha introdotto una speciale procedura che consente ai creditori di procedere con il sequestro conservativo delle somme detenute dal debitore nei conti correnti bancari europei ed evitare quindi che il debitore trasferisca o prelevi somme dal conto corrente bancario, vanificando così i risultati di ogni successiva procedura esecutiva.

Per prima cosa, analizziamo l’Istituto giuridico del Sequestro Conservativo così come disposto dell’art. 671 c.p.c.:

Si tratta di una misura cautelare di natura conservativa, la cui efficacia è strumentale al giudizio di merito.

Il creditore di una somma di denaro o di altri beni fungibili che ha il fondato timore che, nel tempo necessario ad accertare il proprio diritto di credito, il debitore si spogli del proprio patrimonio, può chiedere il sequestro conservativo di alcuni beni del debitore anticipando così gli effetti del pignoramento.

L’effetto di tale misura cautelare è quello di “congelare” il conto corrente del debitore, il quale non potrà più disporre delle somme in esso contenute.

Il sequestro conservativo appare così un ottimo strumento giuridico laddove il creditore abbia il fondato timore che il debitore si possa spogliare dei propri beni, vanificando gli effetti positivi di una successiva azione esecutiva (pignoramento).

Il Regolamento Europeo n. 655/2014 introducendo l’Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo sui conti correnti ha dettato le regole per la sua corretta applicazione.

Analizziamo la procedura.

Le imprese possono accedere alla procedura de qua solo per crediti pecuniari in materia civile e commerciale che abbiano carattere transazionale.

Ciò significa che una impresa sita nel territorio italiano che vanti crediti commerciali nei confronti di una azienda sita in uno qualsiasi dei paesi membri dell’UE, potrà presentare apposita istanza per richiedere il sequestro conservativo del conto corrente del suo debitore.

Ovviamente, il credito per cui si procede deve essere esigibile, in caso contrario si potrà procedere solo se il credito deriva da transazione o se ne possa comunque individuare la somma precisa.

L’ordinanza di sequestro conservativo può essere chiesta in due casi specifici:

  • prima che il creditore inizi una causa giudiziale contro il debitore o comunque sino a quando non è ancora stata emessa una sentenza;
  • dopo che il creditore abbia ottenuto una sentenza giudiziaria o una transazione e debba pertanto iniziare un procedimento di esecuzione.

L’ordinanza di sequestro è immediatamente esecutiva senza particolari formalità, ma per procedere alla sua esecuzione si dovrà tenere conto delle regole procedurali vigenti nello stato membro in cui il conto corrente del debitore è attivo.

Il legislatore europeo ha altresì individuato un ulteriore importante strumento per agevolare il recupero dei crediti transfrontalieri: Le informazioni sui conti correnti europei.

Il creditore ha infatti la possibilità di reperire informazioni sul conto corrente del debitore tramite una apposita richiesta all’Autorità Giudiziaria dello Stato Membro in cui si trova il conto bancario da sequestrare.

Una particolarità dell’ordinanza di sequestro è rappresentata dal mancato avviso al debitore prima della sua emissione, questo aspetto appare di grande rilevanza per evitare che il debitore, informato delle intenzioni del creditore, sottragga ogni disponibilità di denaro sul conto corrente.

In ultima sintesi, questo strumento appare, almeno sulla carta, di importante utilità per il creditore anche se occorrerà verificare l’affettiva sua applicazione in particolare il rispetto della tempistica da parte degli Organi Giudiziari che devono emettere l’ordinanza.

Avv. Sabrina Malaguti

www.sabrinamalaguti.com

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