Con la sentenza n. 32503/2022 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha trattato e affrontato il caso di una ragazza imputata di concorso in violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p. ai danni di un soggetto disabile per aver espresso sul luogo del fatto forme di incitamento e compiacenza nei confronti degli autori materiali della violenza con frasi del seguente tenore “troppo forte raga quell’altro gli sta facendo pure il video”.

Sin dall’introduzione dell’art. art. 609-octies nel codice penale la Suprema Corte di legittimità ha costantemente affermato che il delitto di violenza sessuale di gruppo – il quale consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis c.p. – rappresenta una fattispecie autonoma di reato a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio e richiede per la sua integrazione, oltre all’accordo e alla volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea ed effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (Cfr. Corte di Cassazione penale, Sez. 3, sentenza n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227495).

Proprio considerando la natura di fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario del reato in esame si è coerentemente precisato che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale sussiste solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso (Cfr. Corte di Cassazione penale, Sez. 3, sentenza n. 42111 del 12/10/2007, dep. 15/11/2007, S., Rv.238151) e dunque a condizione che il correo non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi invece, in tal caso, un contributo diretto al delitto di violenza sessuale di gruppo rilevante ex art. 609-octies c.p. (Cfr. Cassazione penale, Sez. 3, sentenza n. 49723 del 29/10/2019, dep. 06/12/2019, R., Rv. 277505; Cassazione penale, Sez. 3, sentenza n. 26369 del 09/06/2011,, dep. 06/07/2011, S., Rv. 250623).

Ne consegue pertanto che la realizzazione di un “contributo morale” da parte del concorrente che non pone in essere l’azione tipica ma che è comunque presente sul luogo e nel momento del fatto costituisce a tutti gli effetti una condotta di “partecipazione” che merita di esser punita direttamente e pienamente ai sensi dell’art. 609-octies c.p. e non a titolo di mero concorso.

Ciò chiarito, la Corte di Cassazione nel caso esaminato con la sentenza n. 32503/2022 sopra menzionata ha dunque ravvisato la colpevolezza dell’indagata ai fini del reato de quo sotto il profilo della partecipazione “morale”, desunta in maniera inequivocabile dal fatto che pronunciando la frase “troppo forte raga quell’altro gli sta facendo pure il video” non solo ha dimostrato di non dissociarsi dalla condotta in corso realizzata da altri ragazzi, ma ha addirittura rafforzato nei confronti di costoro l’intento di usare violenza alla persona offesa peraltro portatore di deficit cognitivo.

Trattasi di una sentenza ineccepibile e di grande rilievo per i principi di diritto ivi sanciti, soprattutto nel contesto odierno dove purtroppo si sente troppo spesso parlare di bullismo e violenza ai danni di persone fragili e indifese: anche il contributo morale assume rilevanza piena e decisiva, posto che la violenza ha mille volti e sfaccettature e mille modi di ferire e danneggiare una persona sia fisicamente che psicologicamente.

 

Avv. Antonella Florio

Foro di Milano

www.avvocatoantonellaflorio.it

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