1.     Entrata in vigore 

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato, il 1° gennaio 2021, la legge sul salario minimo che esplicherà i suoi effetti dal 1° dicembre 2021. 

Dunque, il salario del mese di dicembre 2021 deve essere conforme alla nuova legge. 


2.     Salario minimo

Il salario minimo orario lordo del Cantone Ticino viene fissato in un intervallo compreso tra una soglia inferiore di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi, tali soglie saranno aggiornate annualmente secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. 


3.     Adeguamento al salario minimo

L’adeguamento ai minimi salariali si realizzerà progressivamente, attraverso tre fasi. 

La prima, da attuare a partire dal 1° dicembre 2021, prevede che il salario minimo orario lordo sia compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di 19 franchi e una superiore di 19.50 franchi. 

Invece, la fase due, da attuare entro il 31 dicembre 2023, prevede come soglia inferiore del salario minimo 19.50 franchi e come soglia superiore 20.00 franchi. 

Infine, nella terza fase, da attuare entro il 31 dicembre 2024, la soglia inferiore del salario minimo è pari a 19.75 franchi, mentre quella superiore ammonta a 20.25 franchi. 

La legge contiene una tabella ove è stabilito per ciascun settore economico (identificato con il codice NOGA) il salario minimo. 


4.     Calcolo del salario minimo

Nella legge è indicato unicamente il salario minimo orario. 

Per trasformare il salario mensile in salario orario, bisognerà usare la seguente formula: 

  •  salario mensile / 4.33 (numero medio di settimane in un mese) / ore di lavoro settimanali. 

Per trasformare il salario annuo in salario orario, la formula è la seguente: 

  • salario annuo / 52 (numero di settimane in un anno) / ore di lavoro settimanali. 

Se lo stipendio è pagato per 13 mensilità andrà utilizzata la formula del salario annuo. 

Il risultato deve essere almeno uguale al minimo orario stabilito dalla legge per il settore specifico di attività. 

Per i lavoratori retribuiti ad ore, al salario orario di base vanno aggiunte le indennità di vacanze (8.33% per 4 settimane o 10.64% per 5 settimane) e festivi (3.60% per 9 giorni festivi).


5.     Provvigioni e commissioni 

Il salario minimo deve essere prevedibile da parte dei lavoratori. Provvigioni, bonus e simili sono ammessi solo se si aggiungono al salario minimo. Così, le indennità per lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, sono da aggiungere al salario minimo. 


6.     Esclusioni

La legge si applica a tutti i lavoratori del Cantone Ticino, fatta però eccezione per:

  • gli apprendisti;
  • i lavoratori che hanno meno di 18 anni e che svolgono lavori leggeri; 
  • ragazze/i alla pari;
  • persone che svolgono stage o sono in formazione;
  • persone che hanno una capacità lavorativa ridotta, riconosciuta da un’assicurazione sociale e/o assistenza sociale;
  • persone impiegate in un’azienda di famiglia;
  • personale impiegato nell’ambito di misure a carattere sociale finanziate da un ente pubblico;
  • persone impiegate in un’azienda agricola;
  • rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà̀ generale o che fissa un salario minimo obbligatorio. 


Redazione

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