E’ stata introdotta una procedura straordinaria di voluntary disclosure – collaborazione volontaria al fine di consentire ai contribuenti di ovviare alle dichiarazioni infedeli.

La legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha rinviato l’attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 27/E del 16 luglio 2015, ha fornito le risposte ai quesiti presentati dai professionisti e dalla stampa specializzata in tema di voluntary disclosure, e fornisce ulteriori precisazioni in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero, inoltre estende la possibilità di utilizzare la procedura per la regolarizzazione delle violazioni in materia di IVIE e IVAFE, per le quali, con riguardo al versamento, alla liquidazione, all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e ai rimborsi nonché al contenzioso trovano applicazione le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In presenza di soggetti delegati, gli stessi sono tenuti alla disclosure, se non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti, ma non sono imputabili di alcun reddito connesso alle stesse.

Invece, gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero non devono compilare il quadro RW del modello Unico

I procuratori che hanno commesso violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale possono accedere alla procedura. Sarà l’ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità, nel caso di un contribuente ignaro della formale conoscenza di una causa di inammissibilità da parte dei soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato.

Sul piano della determinazione degli importi dovuti per la regolarizzazione, viene applicato il c.d. “metodo forfetario” per il calcolo dei rendimenti delle attività illecitamente detenuti all’estero, quando la consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una singola annualità, non eccede i 2 milioni di euro.

La disciplina di favore prevista dalla procedura, sia con riguardo al raddoppio dei termini che alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi che precedentemente all’entrata in vigore della legge abbiano già stipulato accordi per lo scambio effettivo di informazioni. La voluntary è dunque possibile con riferimento all’emersione di attività detenute in territori quali Singapore, Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio, gli Stati Uniti).

E’ possibile far emergere anche attività conservate nelle cassette di sicurezza, nell’ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il quale non è decaduta la contestazione delle violazioni.

La circolare, infine, chiarisce che i contribuenti possono scegliere se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso.

Scarica la circolare qui.

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