Le operazioni transfrontaliere tra operatori economici si stanno moltiplicando di anno in anno, in un mondo in cui le distanze sono sempre più brevi e nel quale l’e-commerce sta prendendo sempre più piede. In questo scenario, il singolo utente privato è diventato operatore economico transfrontaliero di tutto rilievo. Vestiti, accessori, viaggi, biglietti aerei e ferroviari: acquisti effettuati rigorosamente online, di entità non eccessiva, ma dai quali possono nascere controversie tra individui che operano in nazioni diverse.

Spesso tale fattore scoraggia fin dal principio gli operatori economici.

Essi, prefigurandosi lunghi e tortuosi sentieri legali e processuali, sono portati a rinunciare a priori a far valere i propri diritti.

L’Unione Europea ha invece messo a disposizione dei propri cittadini uno strumento veloce ed economico per risolvere le controversie transfrontaliere di valore economico modesto e si applica nei casi almeno una delle parti abbia domicilio in un psese dell’Unione Europea, esclusa la Danimarca, in cui tale regolamento non è in vigore.

Il Regolamento in questione è 861/2007 ed ha introdotto il Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (European Small Claims Procedure).

Benché il regolamento sia in vigore dal gennaio 2009, il suo utilizzo è decisamente inferiore rispetto alle sue potenzialità. Basti pensare che chi vi scrive ha depositato, anno 2017, il terzo ricorso con tali modalità che il Giudice di Pace di Piacenza abbia ricevuto in quasi 9 anni.

Perché il Giudice di Pace? Poiché il limite di valore della controversia, consentito per azionare questo tipo di procedimento è stato, fino al 14 luglio 2017, di 2.000 € elevate oggi a 5.000 € dal Regolamento 2421/2015. Tale cifra ricade in ogni caso nella competenza, per valore, del Giudice di Pace.

Tralasciando le troppo tecniche questioni legate al foro competente ed al diritto applicabile, è sufficiente ricordare che, nel caso di un consumatore italiano, stante il soddisfacente grado di protezione raggiunto da tale operatore economico, sarà un giudice italiano a dirimere la controversia, molto probabilmente presso foro in cui il consumatore ha domicilio.

Le modalità di azionamento di tale procedimento sono alquanto semplici, così come brevi sono i tempi che scandiscono le varie fasi del procedimento.

Il ricorso dovrà essere redatto su apposito modello facilmente rinvenibile su diverse piattaforme Online (MODULO A) e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace unitamente alla nota di iscrizione a ruolo ed ai documenti portati in visione. Rientrando nel novero dei procedimenti speciali il valore del contrinuto unificato è dimezzato. In ogni caso, visti gli scaglioni per valore, in nessun caso sarà superiore ai 49 €. Se poi la causa non superasse i 1.033 €, non sarebbe nemmeno necessaria l’ulteriore marca da bollo da 27 €.

Le notifiche degli atti verranno effettuate direttamente dall’organo giurisdizionale (o le modalità verranno da quest’ultimo debitamente indicate) che inoltrerà entro 14 giorni al convenuto la domanda dell’attore, i documenti portati a conoscenza ed un ulteriore modulo di replica standard (MODULO C).

Il Convenuto ha 30 giorni dalla ricezione della notifica per costituirsi. L’organo giurisdizionale trasmetterà l’atto di costituzione del convenuto all’attore entro i successivi 14 giorni, dopodiché fisserà, se lo riterrà necessario, un’udienza. Entro i successivi 30 giorni, se si è tenuta l’udienza, o a far data dalla ricezione dell’atto da parte del convenuto, sarà già emessa la sentenza. Non certo tempistiche bibliche, verrebbe da dire, fatti salvi i diritti di impugnazione.

Per quel che riguarda le esclusioni, si evidenzia che tale ricorso è finalizzato esclusivamente ad ottenere una sentenza in materia civile e commerciale. Non si applica dunque in materia fiscale, doganale, stato o capacità delle persone, fallimento, diritto di famiglia, arbitrato, diritto del lavoro, sicurezza sociale o controversie riguardanti l’affitto di immobili a meno che ciò non attenga esclusivamente a mere questioni pecuniarie.

Un ultimo appunto è legato alle spese processuali. Un’ulteriore fattore che potrebbe scoraggiare il privato a rivolgersi ad un organo giurisdizionale sono i costi dell’avvocato. Ferma restando la sconsigliabile possibilità di rappresentarsi autonomamente, il Regolamento prevede esplicitamente il principio della soccombenza. Nonostante le talvolta maldestre traduzioni, l’articolo 16 del Regolamento, letto in lingua inglese, riporta la dicitura “The unsuccessful party shall (utilizzato con valore giuridico e non colloquiale) bear the costs of the proceedings”. Fatto questo doveroso richiamo, come in ogni giudizio, è il giudice a stabilire la ripartizione delle spese, caso per caso.

Quanto alla fase esecutiva la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

L’Unione Europea ha messo nelle mani degli operatori del diritto uno strumento celere e deformalizzato per poter tutelare i diritti di coloro che intendano instaurare controversie civili o commerciali di modesta entità e di natura transfrontaliera. Il parallelismo tra attore e consumatore, benchè funzionale e rispondente a casi pratici che potrebbero verificarsi, non esclude tuttavia l’accesso a tale tipo di procedimento qualora l’attore sia un semplice contreaente di un contratto tra privati. Le casistiche che permettono di usufruire di questo celere procedimento sono innumerevoli, ferme le sopracitate esclusioni, e sarebbe auspicabile ricorrervi con maggiore frequenza di quanto non sia stato fatto fino ad ora.


Avv. Andrea Mangia

Avvocato del foro di Piacenza, Diritto dell’Unione Europea

andrea.mangia@mangia-lex.com


.