L’imprenditore o il professionista possono costituire un fondo patrimoniale al fine di preservare i beni familiari da azioni di forza da parte dei creditori. 

Il fondo patrimoniale è un istituto del diritto familiare disciplinato dal codice civile attraverso il quale i coniugi o un terzo possono destinare determinati beni: immobili, mobili registrati (auto, barche…), titoli di credito, a fronte dei bisogni della famiglia. 

I beni inclusi nel fondo hanno la funzione di assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze del nucleo familiare in quanto il fondo risponde solo alle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. Per questo aspetto il fondo patrimoniale può essere molto interessante e vantaggioso per i coniugi ove uno o tutti e due svolgano attività imprenditoriali e professionali, assicurando il soddisfacimento dei bisogni familiari anche nel caso in cui vi sia dissesto economico o fallimento delle attività dei suoi componenti, ponendo al sicuro una parte del patrimonio. In tal modo alcuni beni e soprattutto il reddito da essi prodotto sono vincolati a provvedere ai bisogni della famiglia, mentre per il rimanente i coniugi possono essere in regime di separazione dei beni.

E’ evidente l’importante vantaggio sia economico che in termini di serenità familiare.  

L’atto costitutivo deve essere realizzato mediante atto pubblico per essere opponibile ai terzi e trascritto nei pubblici registri con annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

L’amministrazione del fondo patrimoniale spetta per l’ordinaria amministrazione disgiuntamente ad ognuno dei due, mentre per la straordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi.

Per quanto riguarda l’alienazione o comunque atti di disposizione sui beni del fondo che normalmente sono vietati, non è comunque sufficiente il consenso dei coniugi, ma occorre anche l’autorizzazione del giudice nel caso vi siano figli minori e provata la necessità o utilità evidente di tali atti. Questo meccanismo di controlli si pone per la finalità dell’istituto in esame che deve garantire la vita futura in presenza di figli minori. Unica eccezione a quanto sopra esposto è il caso in cui l’alienazione dei beni del fondo sia stata prevista nell’atto; in questo caso i genitori possono disporre liberamente dei beni (purché vi sia il consenso di entrambi i coniugi, come per tutti gli atti di straordinaria amministrazione) senza necessità di autorizzazione giudiziale.

Al momento della cessazione del fondo, che può avvenire per fine del vincolo matrimoniale a causa di divorzio o morte di uno dei coniugi o per mutamento di scelta, non è automatico che i beni tornino nelle disponibilità del terzo o del coniuge o dei coniugi proprietari, in quanto il fondo viene protratto fino a che l’ultimo dei figli non abbia raggiunto la maggiore età; in questo caso il giudice può impartire disposizioni per l’amministrazione dei beni.

Attualmente si assiste ad una proliferazione dell’istituto in oggetto in quanto i coniugi in accordo individuano alcuni beni (quali ad esempio la casa di abitazione, ma anche la seconda casa, una parte del patrimonio in titoli) e li vincolano al fondo patrimoniale, rendendoli così inattaccabili da creditori e fisco, fino almeno alla maggiore età dei figli. In questo modo possono esercitare un’attività dove sempre è presente il rischio di dissesto senza temere spiacevoli ripercussioni sulla famiglia.


Dott.ssa Cristina Rigato

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

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