Prima del 2011, per scaricare dalle tasse il costo della benzina era necessario compilare le cosiddette schede carburanti. Questi modelli prestampati dovevano essere compilati, secondo legge, in modo preciso, con tutta una serie di dati (litri acquistati, prezzo al litro, data acquisto, tipologia carburante, kilometri percorsi) e con il timbro e la firma del gestore dell’impianto. Si trattava di una serie di adempimenti che scoraggiavano il conducente dalla corretta compilazione, dovendo perdere almeno quindici minuti per fare benzina, pagare e avere la scheda carburante compilata correttamente.

In diverse cause contro l’Agenzia delle Entrate non mancavano le contestazioni in sede di verifica fiscale. Veniva spesso accertata l’errata compilazione della scheda, riprendendo a tassazione il costo e l’IVA “illegittimamente” detratta. Senza considerare che, in alcuni casi, il contribuente è stato anche condannato penalmente [1] per l’utilizzo di schede presuntivamente false, poiché – ad esempio – la firma o la sigla sulla scheda non corrispondeva a quella del titolare dell’impianto.

In teoria, la semplice indicazione di un solo rifornimento effettivamente realizzato, ma riportato in una scheda con la firma inserita dal contribuente e per un ammontare di pochi euro poteva essere sufficiente per integrare un reato di utilizzo di documentazione per operazioni inesistenti.

Finalmente, con una legge del 2011 [2] è stato previsto l’esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti IVA che acquistano carburante (benzina, diesel o gas) esclusivamente mediante carte di creditocarte di debito e carte prepagate.

La disciplina della scheda carburante non viene meno, ma continua a operare per tutti quelli che non acquistano carburante mediante strumenti di pagamento elettronico (ad esempio bonifico, contanti, assegni, etc). È evidente che, nel caso di rifornimenti effettuati mediante distributore automatico, il pagamento con carta di credito è l’unico modo per poter scaricare il costo e l’IVA.

 

Mezzi di pagamento ammessi per usufruire dell’esonero

Ai fini dell’esonero deve trattarsi di acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante:

  1. carte di credito
  2. carte di debito (bancomat);
  3. carte prepagate.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate [3] la carta elettronica:

  1. deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività d’impresa o al professionista (avvocato, commercialista, etc.);
  2. può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi, ma l’acquisto di carburante deve risultare da una transazione distinta;
  3. può essere utilizzata anche per altri acquisti personali e non rientranti nell’attività.

Con riferimento alla documentazione necessaria ai fini della detrazione IVA (e della deduzione del costo d’acquisto), l’Agenzia delle Entrate [3] ha precisato che l’estratto conto deve riportare gli elementi necessari all’individuazione dell’acquisto e quindi la data del rifornimento, il distributore presso cui è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del corrispettivo.


Esempio di risparmio fiscale per il costo della benzina

Prendiamo il caso di un professionista che spende € 125,00 a settimana di benzina o diesel. In un mese avrà speso la cifra di € 500,00, di cui € 409,83 di imponibile ed € 90,17 di IVA.

Innanzitutto, il contribuente potrà dedurre il 40% dell’IVA pagata per l’acquisto del carburante. Essa corrisponde a € 36,07 (= € 90,17 x 40%). Egli, pertanto, avrà un credito IVA di € 36,07 che potrà compensare con l’IVA delle fatture emesse.

Oltre all’Iva, il professionista potrà dedurre dai costi anche il 20% dell’imponibile e dell’Iva non detratta, per cui € 92,78 (€ 463,93 per 20%). Se il contribuente paga un’aliquota del 30% avrà un risparmio di imposta di € 27,83 (= € 92,78 * 30%).

Tra Iva e imposte il risparmio fiscale è pari a circa € 63,90 al mese, che su base annuale corrisponde a € 766,80, per cui vale la pena pagare sempre con carta di credito e portare gli estratti al proprio commercialista.

 

[1] Cass. sent. n. 912/2012 del 13.01.2012; Cass. sent. n. 10987/2012 del 21.03.2012.

[1] Art. 7, comma 2, lett. p) del D.L. 70/2011.

[2] Circ. Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2012

 

Paolo Florio

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Per scaricare dalle tasse la benzina non necessaria scheda carburante

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