Si avvicina sempre più la data di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra gli Stati Europei in applicazione dell’ultima Direttiva Europea n. 2014/107/UE. (2017).

La motivazione che ha costretto la Commissione Europea ad intervenire nuovamente in materia di cooperazione fiscale (ricordiamo che solo pochi anni fa il legislatore europeo era intervenuto in ambito di scambio di informazioni con la Direttiva 2011/16/UE) è dettata dalla costante esigenza di migliorare la lotta all’evasione fiscale in cui lo scambio di informazioni automatico dovrebbe essere la norma. Sicuramente una spinta notevole ad intervenire nuovamente in materia di scambio di informazioni è rappresentato dalla normativa FACTA, patrocinata dagli Stati Uniti (con tale normativa gli Stati Uniti richiedono agli Stati esteri di stipulare delle convenzioni per fornire informazioni sui cittadini americani che detengono capitali all’estero).

Ma ritorniamo in ambito europeo.

Una delle Direttive più importanti nella lotta all’evasione fiscale è stata la Direttiva 2011/16/UE, elaborata sulla base della precedente Direttiva del 1977.

L’art. 1 della Direttiva del 2011 individua un ambito soggettivo di applicazione molto più ampio di quello precedente, ricomprendendo qualsiasi tipo di imposta (non solo le imposte dirette, ma anche quelle indirette – fatta accezione per l’IVA e i dazi doganali contemplati da altre Direttive ed ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza sociale INPS)).

La procedura di scambio automatico previsto nella Direttiva 2011 riguarda le seguenti categorie di reddito e di capitale:

  1. Redditi da lavoro
  2. Compensi per dirigenti
  3. Prodotti di assisurazione sulla vita
  4. Pensioni
  5. Proprietà e redditi immobiliari

Con gli anni gli Stati Europei hanno sentito maggiormente l’esigenza di cooperare tra loro nella lotta all’evasione fiscale. Si è arrivati pertanto alla Direttiva 2014/107/UE.

La predetta Direttiva impone agli Stati membri di adottare lo Standard OCSE quale principale modello di riferimento per la negoziazione tra Stati, anche per garantire una coerente applicazione normativa e procedimentale tra gli Stati che appartengono alla Unione Europea.

Le principali novità intodotte dalla Direttiva del 2014, riguardano:

1) Paragrafo 3 art. 8 Direttiva 2011/16/EU in base al quale uno Stato membro può indicare all’autorita’ competente di qualsiasi Stato membro che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali di cui al paragrafo 1 – redditi da lavoro – compensi per dirigenti – prodotti per assicurazione vita – pensioni – proprieta’ e redditi immobiliari;

2) Introduzione nell’art. 8 del paragrafo 3bis il quale prevede la possibilita’ per l’utorita’ competente di uno Stato membro di comunicare ad altro Stato membro informazioni riferite a: dividendi – plusvalenze – interessi – altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti.

Per le Istituzioni Finanziarie obbligate allo scambio delle informazioni automaticamente, la Direttiva 2014/107 prevede all’allegato I e II delle norme ordinarie e complementari di comunicazione e di adeguata verifica fiscale relative ai conti finanziari che dovranno essere puntualmente osservate dalle predette istituzioni. Nei citati allegati I e II vengono individuati i dati obbligatori da segnalare sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

Ma vediamo quali dati le Istituzioni Finanziare saranno tenute e segnalare.

Per le persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno un conto corrente, la Banca, Istituzione Finanziaria, dovrà segnalare:

  • Dettagliata identificazione del titolare del conto;
  • Saldo o valore del conto (per i contratti di rendita e di assicurazione deve essere indicato il valore maturato);
  • Nei conti di custodia deve essere indicato l’importo complessivo degli interessi, dei dividendi, e degli altri redditi generati durante il periodo di imposta monitorato, e cioè dal 01/01/2016;
  • Queste comunicazioni dovranno essere indicate per la prima volta entro il 30/09/2017. Solo per l’Austria, per questioni organizzative, il termine è previsto al 30/09/2018.

La Direttiva 2014/107 all’allegato I fa altresì una distinzione tra i conti di importo rilevante (il cui saldo al 31/12/2015 è superiore a 1.000.000 USD) e i conti di importo non rilevante. Vengono distinti anche i conti preesistenti (a partire dal 31/12/2015) dai nuovi conti (aperti dopo il 01/01/2016).

Per i conti di importo rilevante è stata prevista una speciale procedura rafforzata (vedi allegato I – Sezione III – parte C della Direttiva 2014/107/EU).

Qualora nel corso della verifica rafforzata non siano individuati i parametri richiesti dalla Direttiva, non vengono richieste ulteriori verifiche.

Se al 31 dicembre 2015 un Conto preesistente di persona fisica non costituisce un Conto di importo rilevante, ma lo diventa successivamente (entro l’ultimo giorno dell’anno solare successivo) la Banca deve applicare la procedura rafforzata.

Per quanto attiene i termini, la verifica dei Conti preesistenti di Persone fisiche di importo rilevante devono essere completata dalle banche entro il 31 dicembre 2016, mentre La verifica dei conti di persone fisiche Importo non rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

Si segnala che per la conservazione delle informazioni trasmesse le istituzioni finanziarie, gli Stati di invio e quelli di ricezione devono mantenere le informazioni per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva stessa (la Direttiva 2011/16 non prevedeva questo limite). Oggi si ritiene che il tempo necessario debba essere fatto coincidere con quello di decadenza dell’azione di accertamento prevista dalla normativa fiscale interna.


Sabrina Malaguti

Avvocato in Reggio Emilia

sabrina.malaguti@ascheri.co.uk


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