La legge di stabilità per il 2016, L.208 del 28/12/2015 ha profondamente riscritto le regole relative alla decadenza dei termini per l’accertamento.

In sintesi, viene abrogato il meccanismo del RADDOPPIO dei termini in presenza di reati tributari. Viene riscritto integralmente l’articolo 43 del DPR n. 600/1973 relativo alle imposte dirette, così come l’articolo 57 del DPR n. 633/72 relativo all’IVA.

LE VECCHIE REGOLE

La regola per le Imposte Dirette

Ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/1973, come modificato dal D. Lgs. 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall’articolo 15 del DLGS n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del DPR n. 600/1973, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

Le regole per l’IVA

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti IVA devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del DPR n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento dell’imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Le vecchie regole sul Termine “lungo” (del decreto legge n. 223/2006) ora ABROGATE

L’articolo 37 del Dl 223, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l’attività di accertamento, incidendo, rispettivamente, sull’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e sull’articolo 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, i termini risultano raddoppiati “quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto” (circolare n. 28/E/2006).

Nella che segue riepiloghiamo le nuove scadenze, a partire dall’annualità 2001, (dal 1998 i termini di decadenza coincidono sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Iva)

LE NUOVE REGOLE

Le nuove regole si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione

Art. 43 DPR 600/73 Termine per l’accertamento.

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte

La regola per le Imposte Dirette

Ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Le regole per l’IVA

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti IVA devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del DPR n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.


Luca Santi

Dottore Commercialista in Verona

luca.santi@studiosanti.co.uk


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