La Corte Costituzionale, con il comunicato 15 aprile 2021, ha annunciato di ritenere l'istituto dell'ergastolo ostativo incompatibile con i principi sanciti dalla Costituzione italiana, concedendo al Parlamento italiano un anno di tempo per adeguare la normativa.

L'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario stabilisce che il detenuto che non collabora con la giustizia, ovvero tale collaborazione sia irrilevante ai fine dell'indagine, non   accede ai benefici di legge ( liberazione condizionale, semilibertà, lavoro all'esterno ).

Si applica nei confronti dei soggetti condannati per reati associativi di tipo mafioso, terrorismo, eversione.

È la cosiddetta presunzione assoluta di pericolosità sociale di un individuo, una gogna perpetua che esclude dai benefici di legge, ritenendoli irrilevanti, il corretto comportamento del detenuto, la sua partecipazione ad attività sociali, il conseguimento di titoli di studio, la mancanza di rapporti con l'organizzazione criminale di riferimento.

Appare evidente la irragionevole disparità di trattamento tra individui che, pur con percorsi differenti, palesano la volontà di reinserimento sociale, fondamento ineludibile della pena.

Tale legislazione è in aperto dispregio con il dettato costituzionale e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

È augurabile un allineamento della nostra legislazione, che non significa in alcun modo lassismo o benevolenza verso il crimine, ma affermazione piena dei principi basilari di uguaglianza e libertà davanti alla legge.


Avv. Patrizio Salerno

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